Contratti di sviluppo agroalimentari: riapertura dei termini per presentare le domande di agevolazione

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con Decreto direttoriale 11 ottobre 2023, ha fissato i nuovi termini di riapertura dello sportello dei Contratti di sviluppo – settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 13 ottobre 2023).

A seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, di un regime da 910 milioni di euro, finanziato in parte dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, per sostenere lo sviluppo agroindustriale, è stato riaperto lo sportello per la presentazione delle domande nell’ambito dei contratti di sviluppo agroalimentari.

 

Il Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy 11 ottobre 2023, pubblicato sul sito istituzionale del ministero, infatti, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo, concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in applicazione del regime di aiuti di Stato 107569/RFF 2023 e per i quali, con il Decreto direttoriale 28 dicembre 2022, era stata disposta la chiusura.

La disciplina relativa ai Contratti di sviluppo è regolata dal Decreto del 9 dicembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico e successive modificazioni e integrazioni, che ha stabilito le modalità per l’accesso, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo in conformità alle norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

 

Pertanto, a partire dal 20 ottobre 2023 i soggetti interessati potranno inviare le domande di agevolazione esclusivamente in modalità telematica, a pena di invalidità, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA, soggetto gestore dello strumento agevolativo, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia.

Per le domande presentate alla data del 31 dicembre 2022 che prevedono l’applicazione delle disposizioni del regime di aiuti “Contratti di sviluppo agroindustriali” (SA.47694 (2017/N)) e  per le quali non sono state concesse le agevolazioni, entro la stessa data, INVITALIA procederà alla verifica della coerenza con i limiti e le condizioni previsti dal nuovo regime di aiuti, richiedendo le opportune integrazioni ai soggetti proponenti e fermo restando il possibile riconoscimento delle agevolazioni nei limiti dell’intensità massima richiesta in sede di presentazione della domanda.

Fondo Faschim: adesioni e contribuzioni al Fondo di assistenza sanitaria

Illustrate le modalità di iscrizione ed adesione dei lavoratori e familiari al Fondo

Per l’iscrizione dei propri dipendenti al Fondo Faschim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, ed altresì per coloro a cui viene applicato il CCNL Coibenti – Industria, l’azienda deve innanzitutto aprire una propria posizione sulla piattaforma del Fondo avendo a sua disposizione un’area riservata in cui gestire le anagrafiche di dipendenti e familiari e verificare la distinta trimestrale dei contributi.
Per l’adesione dell’impresa, si necessita della compilazione del modulo apposito, e, una volta creata l’anagrafica questa riceverà le credenziali per poter accedere alla propria area riservata.
Circa l’iscrizione dei dipendenti invece, il rapporto di lavoro deve essere:
– a tempo indeterminato;
– a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi, escludendo il periodo di prova;
– part-time pari o superiore alla metà dell’orario legale settimanale di lavoro.
Inoltre il lavoratore deve aver superato il periodo di prova (se è la sua prima iscrizione).
Una volta entrata nella sua area, l’azienda può caricare i dati e la modulistica richiesta per dipendenti ed il nucleo familiare, potendo altresì provvedere a cessare o sospendere l’iscrizione del dipendente, nei casi previsti dal regolamento.
Nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate nei termini previsti dal regolamento, il Fondo non realizzerà alcuna retrodatazione.
Per ciò che concerne la contribuzione, questa viene definita dal CCNL di riferimento per la parte di adesione del dipendente, ossia quota dipendente e quota impresa, mentre per i familiari è il CdA del Fondo a determinarne gli importi.
Le quote contributive mensili richieste dal mese di gennaio 2022 sono le seguenti:

quota dipendente quota impresa
€ 4,00 al mese € 22,50 al mese 

Per l’iscrizione del nucleo familiare (quota da trattenere in aggiunta a quella trattenuta per il dipendente):

nucleo monocomposto Nucleo pluricomposto
€ 24,00  al mese € 30,25 al mese 

Il versamento dei contributi al Fondo è di tipo trimestrale, ed i trimestri contributivi sono:

trimestre di riferimento data del versamento
gennaio-marzo 16 aprile
aprile-giugno 16 luglio
luglio-settembre 16 ottobre
ottobre-dicembre 16 gennaio

L’azienda trattiene in busta paga la quota dipendente ed eventualmente quella del nucleo familiare se iscritto, dopodiché la verserà al Fondo alla scadenza contributiva fissata.
Faschim predispone inoltre, al termine di ogni trimestre contributivo la distinta dei contributi in cui si vede la fotografia del suddetto: la medesima viene messa a disposizione per le imprese dal Fondo stesso e nelle rispettive aree riservate.
Da ultimo si comunica che, la corresponsione delle quote di contribuzione deve esser realizzata a scadenza contributiva tramite le diverse modalità previste dal Fondo stesso.

 

CCNL Consorzi agrari: avviata la trattativa per il rinnovo

Tra le richieste dei sindacati un incremento salariale del 13,9% e la riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 39 a 36 ore

Nei giorni scorsi si è aperta la trattativa tra Assocap e Fai-Cgil, Flai-Cisl e Uila-Uil per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti dei consorzi agrari, in scadenza il prossimo dicembre.
Nella piattaforma approvata le principali richieste sono state: 
– l’incremento salariale il quadriennio 2024-2027 del 13,9%;
– la riduzione dell’orario di lavoro settimanale, da 39 a 36 ore, a parità di salario
– il rafforzamento del sistema delle relazioni sindacali;
– miglioramenti sul piano della salute e della sicurezza e sul welfare contrattuale;
– un aggiornamento del sistema classificatorio.
Secondo i sindacati, il contesto economico di inflazione, le tensioni internazionali, i mutamenti climatici hanno contribuito a dare maggior rilievo ai dipendenti del settore, i quali offrono non solo servizi avanzati all’agricoltura e sostegno alle aziende agricole ma anche innovazione e sostenibilità e per tale motivo sono stati fissati gli incontri tecnici con l’obiettivo di iniziare subito il confronto.

La Cassazione sul salario minimo costituzionale

La Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della retribuzione proporzionata e sufficiente che, se non garantita, può giustificare la disapplicazione delle clausole del CCNL da parte del giudice (Corte di Cassazione, sentenza 10 ottobre 2023, n. 2832).

Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte riafferma il diritto dei lavoratori a percepire una giusta retribuzione, conforme al principio costituzionale sancito dall’articolo 36 della Costituzione della sufficienza e proporzionalità della stessa.

 

Il fatto

 

Nel giudizio di primo grado i ricorrenti esponevano di essere dipendenti di una società con mansioni di portiere, di essere addetti alla guardiania presso le sedi di altra società e di svolgere la loro prestazione lavorativa prevalentemente nel turno notturno, senza pausa, per quattro notti consecutive e due giorni di riposo, per un turno giornaliero di 11 ore e 10 minuti, nonché di essere inquadrati nel livello D del CCNL per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata servizi fiduciari.

 

Assumevano che la loro retribuzione tabellare lorda era pari al netto mensile di euro 863,00 per tredici mensilità, ossia ad una paga oraria (con applicazione del divisore di 173 ore previsto dal CCNL) di euro 5,49, e che non avevano mai percepito la maggiorazione per il lavoro notturno.

 

Deducevano, dunque, che la loro retribuzione era al di sotto della soglia di povertà e quindi non conforme ai principi di cui all’art. 36 Cost., chiedendo, tra l’altro, l’accertamento del loro diritto a una retribuzione mensile lorda pari a quella riconosciuta dal CCNL portieri (dipendenti da proprietari di fabbricati), oltre al riconoscimento della maggiorazione per il lavoro notturno, del diritto a percepire per ogni giorno di ferie la retribuzione relativa ad ore 11 e minuti 17 e la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, anche a titolo di t.f.r.

 

Il Tribunale adito accoglieva parzialmente le domande mentre, in sede di appello, la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata, con condanna delle due società a pagare, in solido, ai lavoratori le differenze retributive a titolo di ferie liquidate nelle somme indicate, nonché alla conseguente integrazione del t.f.r.

 

La sentenza di secondo grado era oggetto di ricorso in Cassazione in via principale e incidentale da parte delle società.

 

La decisione

 

La Corte ribadisce che l’art. 36, 1° co., Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda: quello ad una retribuzione «proporzionata» garantisce ai lavoratori «una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell’attività prestata»; quello ad una retribuzione «sufficiente» dà diritto ad «una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d’uomo», ovvero ad «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa». In altre parole, l’uno stabilisce «un criterio positivo di carattere generale», l’altro «un limite negativo, invalicabile in assoluto».

 

Il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una presunzione relativa di conformità a Costituzione, suscettibile di accertamento contrario. Infatti, non esiste una riserva normativa o contrattuale a favore della contrattazione collettiva nella determinazione del salario.

 

Infatti, il giudice deve compiere un’operazione di raffronto tra il salario di fatto e salario costituzionale valutando il rispetto dei criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità della retribuzione che deve poter assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Nell’effettuare tale operazione il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione, potendo discostarsi (in diminuzione ma anche in aumento) dai minimi retributivi della contrattazione collettiva e potendo servirsi di altri criteri di giudizio e parametri differenti da quelli contrattual-collettivi (sia in concorso, sia in sostituzione), con l’unico obbligo di darne puntuale ed adeguata motivazione rispettosa dell’art. 36 Cost.

 

Tra i parametri che possono essere utilizzati, per esempio, vi sono: i dati forniti dall’ISTAT sul livello di povertà assoluta, l’importo della NASPI o della CIG, la soglia di reddito per l’accesso alla pensione di inabilità e l’importo del reddito di cittadinanza, la natura e le caratteristiche della concreta attività svolta, le nozioni di comune esperienza e, in difetto di utili elementi, anche i criteri equitativi. E’ legittimo anche utilizzare come parametro il CCNL regolante un settore merceologico analogo o affine a quello oggetto di causa. 

 

Pertanto, pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel CCNL, non è escluso che questi siano sottoposti a controllo e, nel caso, disapplicati allorché l’esito del giudizio di conformità all’art. 36 Cost. si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice, con conseguente nullità delle relative clausole.

 

Legge di conversione del Decreto Asset: disposizioni in materia fiscale

Il D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 9 ottobre 2023, n.136, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, ha introdotto svariate misure di natura fiscale rivolte ad operatori economici e a privati.

Il provvedimento consta di 29 articoli suddivisi in 5 Capi, tra i quali in particolare il IV è dedicato alle disposizioni in materia fiscale.

Tra le novità principali:

  • all’articolo 5 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica ed è istituito il Comitato tecnico permanente per la microelettronica;

  • all’articolo 24 sono previste misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica;

  • all’articolo 25 sono introdotte disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

  • all’articolo 26 è istituita, per l’anno 2023, una imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse;

  • all’articolo 27 sono trattate le estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo.

Nel dettaglio, dunque, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 651/2014.

Tale credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del suddetto regolamento UE, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dal 9 ottobre 2023, data di entrata in vigore del decreto, fino al 31 dicembre 2027 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.

L’incentivo spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del MEF 4 settembre 1996.

Per fruirne è necessario che le imprese richiedano la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 23, commi da 2 a 5, del D.L. n. 73/2022.

 

Altra importante novità introdotta dal Decreto Asset, è la modifica dell’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, che prevede la proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del termine finale entro il quale le persone fisiche possono beneficiare del superbonus 110% per le spese sostenute per interventi agevolati su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

 

Tra le altre misure introdotte dal provvedimento si segnala anche l’obbligo di comunicazione da parte dell’ultimo cessionario dei crediti non ancora utilizzati, per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020. La comunicazione deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

La norma chiarisce, inoltre, che le suddette disposizioni si applicano a partire dal 1 dicembre 2023 e nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1 dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

 

Infine, in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, il D.L. 10 agosto 2023, n. 104 istituisce, per l’anno 2023, un’imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle banche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 385/1993, determinata applicando un’aliquota pari al 40% sul maggior valore tra:

  1. a) l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022;

  2. b) l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022.

L’ammontare dell’imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell’attivo relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023.

Tale imposta, indeducibile ai fini IRES e IRAP, è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024 e i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti, invece, con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.